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            Introduzione
 Gli Stati, quando adottarono la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite 
            sui Cambiamenti Climatici, nel 1992, riconobbero che essa avrebbe 
            costituito un trampolino per un’azione più energica nel 
            futuro.
 Istituendo un processo permanente di esame, di discussione e di scambio 
            di informazioni, la Convenzione ha permesso l’adozione di impegni 
            supplementari adattati all’evoluzione delle conoscenze scientifiche 
            e della volontà politica.
 Il primo esame dell’adeguamento degli impegni assunti dai paesi 
            sviluppati si ebbe, come previsto, nella prima sessione della Conferenza 
            delle Parti (CP–1), a Berlino, nel 1995. Le Parti decisero che 
            gli impegni dei paesi sviluppati, di mantenere le emissioni dell’anno 
            2000 ai livelli di del 1990 non permetteva di perseguire l’obiettivo, 
            a lungo termine, della Convenzione, di impedire “interferenze 
            antropiche (attribuibili all’attività umana) pericolose 
            per il sistema climatico”.
 I ministri e gli altri funzionari di alto livello risposero adottando 
            il “Mandato di Berlino” ed aprendo un nuovo giro di consultazioni 
            per rafforzare gli impegni dei paesi sviluppati. Il Gruppo Speciale 
            del Mandato di Berlino (AGBM) è stato istituito al fine di 
            redigere una bozza di accordo; al termine di otto sessioni ha trasmesso 
            alla CP–3 il testo per la negoziazione finale.
 Quasi 10.000 delegati, osservatori e giornalisti parteciparono a questo 
            importantissimo evento, celebrato a Kyoto, Giappone, nel dicembre 
            del 1997. Alla Conferenza si approvò, per consenso, la decisione 
            (1/CP.3) per l’adozione di un Protocollo secondo il quale i 
            paesi industrializzati si impegnano a ridurre, per il periodo 2008–2012, 
            il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5% rispetto 
            ai livelli del 1990. Questi impegni, giuridicamente vincolanti, produrranno 
            una reversione storica della tendenza ascendente delle emissioni che 
            detti paesi hanno da circa 150 anni.
 Il Protocollo di Kyoto è stato aperto alla firma il 16 marzo 
            1998. Entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla 
            data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali i paesi 
            sviluppati le cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano 
            almeno il 55% della quantità totale emessa nel 1990 da questo 
            gruppo di paesi, lo abbiano ratificato. Parallelamente, le Parti della 
            Convenzione sui Cambiamenti Climatici continueranno ad adempiere agli 
            impegni assunti a norma della Convenzione e si prepareranno per la 
            futura applicazione del Protocollo.
 
 Indice
 Gli articoli del Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro delle 
            Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici non hanno titoli: i temi enumerati 
            qui di seguito hanno solo un carattere indicativo; si prefiggono esclusivamente 
            di aiutare il lettore e non formano parte integrante del testo ufficiale, 
            il quale inizia da pag.4
 Preambolo
 1. Definizioni
 2. Politiche e misure
 3. Quantificazione degli impegni in materia di limitazione e riduzione 
            delle emissioni
 4. Adempimento congiunto degli impegni
 5. Questioni metodologiche
 6. Trasferimento e acquisto di unità di riduzione delle emissioni 
            (applicazione congiunta)
 7. Comunicazione delle informazioni
 8. Esame delle informazioni
 9. Esame del Protocollo
 10. Progressi nell’applicazione degli obblighi esistenti
 11. Meccanismo finanziario
 12. Meccanismo per uno sviluppo “pulito”
 13. Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del Protocollo
 14. Segretariato
 15. Organi sussidiari
 16. Processo di consultazione multilaterale
 17. Commercio di emissioni
 18. Inadempimento delle disposizioni
 19. Risoluzione delle controversie
 20. Emendamenti
 21. Adozione ed emendamenti degli allegati
 22. Diritto di voto
 23. Depositario
 24. Firma e ratifica, accettazione, approvazione o adesione
 25. Entrata in vigore
 26. Riserve
 27. Ritiro
 28. Testi autentici
 
 Allegato A: Categorie e settori delle fonti di emissioni di gas ad 
            effetto serra
 Allegato B: Quantificazione degli impegni di limitazione o di riduzione 
            delle emissioni delle Parti
 La tavola e le tre decisioni della Conferenza delle Parti che seguono 
            non fanno parte del Protocollo di Kyoto. Tuttavia sono state incluse 
            in questo fascicolo come informazioni utili per l’adozione e 
            l’applicazione del Protocollo.
 Decisione 1/CP.3: Adozione del Protocollo di Kyoto della Convenzione 
            Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici.
 Decisione 2/CP.3: Questioni metodologiche relative al Protocollo di 
            Kyoto.
 Decisione 3/CP.3: Applicazione dei paragrafi 8 e 9 dell’Articolo 
            4 della Convenzione.
 
 Tavola: Totale delle emissioni di biossido di carbonio delle Parti 
            incluse all’Allegato I nel 1990, ai fini dell’articolo 
            25 del Protocollo di Kyoto.
 
 PROTOCOLLO DI KYOTO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI 
            CAMBIAMENTI CLIMATICI
 Le Parti del presente Protocollo,
 Essendo Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 
            Climatici (da qui in avanti denominata “la Convenzione”),
 Perseguendo l’obiettivo finale della Convenzione enunciato all’articolo 
            2,
 Ricordando le disposizioni della Convenzione,
 Guidate dall’articolo 3 della Convenzione,
 Nel rispetto del Mandato di Berlino, adottato con decisione 1/CP.1 
            dalla Conferenza delle Parti della
 Convenzione nella sua prima sessione,
 Hanno convenuto quanto segue:
 ARTICOLO 1
 Ai fini del presente Protocollo si applicano le definizioni contenute 
            all’articolo 1 della Convenzione.
 Inoltre:
 1. Per “Conferenza delle Parti” si intende la Conferenza 
            delle Parti della Convenzione.
 2. Per “Convenzione” si intende la Convenzione Quadro 
            delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, adottata a New York 
            il 9 maggio 1992.
 3. Per “Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico” 
            si intende il Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico 
            costituito congiuntamente dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale 
            ed il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, nel 1988.
 4. Per “Protocollo di Montreal” si intende il Protocollo 
            di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, 
            adottato a Montreal il 16 settembre 1987, nella sua forma successivamente 
            modificata ed emendata.
 5. Per “Parti presenti e votanti” si intendono le Parti 
            presenti che esprimono un voto affermativo o negativo.
 6. Per “Parte” si intende, a meno che il contesto non 
            indichi diversamente, una Parte del presente Protocollo.
 7. Per “Parte inclusa nell’Allegato I” si intende 
            una Parte che figura nell’Allegato I della Convenzione, tenuto 
            conto degli eventuali emendamenti, o la Parte che ha presentato una 
            notifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, punto g), della 
            Convenzione.
 ARTICOLO 2
 1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I, nell’adempiere 
            agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni 
            previsti all’articolo 3, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:
 a) Applicherà e/o elaborerà politiche e misure, in conformità 
            con la sua situazione
 nazionale, come:
 i) Miglioramento dell’efficacia energetica in settori rilevanti 
            dell’economia nazionale;
 ii) Protezione e miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta 
            dei gas ad effetto serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal, 
            tenuto conto degli impegni assunti in virtù degli accordi internazionali 
            ambientali;
 promozione di metodi sostenibili di gestione forestale, di imboschimento 
            e di rimboschimento;
 iii) Promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle 
            considerazioni relative ai cambiamenti climatici;
 iv) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme 
            energetiche rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l’isolamento 
            del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate ed innovative compatibili 
            con l’ambiente;
 v) Riduzione progressiva, o eliminazione graduale, delle imperfezioni 
            del mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e 
            di sussidi, che siano contrari all’obiettivo della Convenzione, 
            in tutti i settori responsabili di emissioni di gas ad effetto serra, 
            ed applicazione di strumenti di mercato;
 vi) Incoraggiamento di riforme appropriate nei settori pertinenti, 
            al fine di promuovere politiche e misure che limitino o riducano le 
            emissioni dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal;
 vii) Adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni 
            di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal nel 
            settore dei trasporti;
 viii) Limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso 
            il suo recupero ed utilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti, 
            come pure nella produzione, il trasporto e la distribuzione di energia;
 b) Coopererà con le altre Parti incluse all’Allegato 
            I per rafforzare l’efficacia individuale e combinata delle politiche 
            e misure adottate a titolo del presente articolo, conformemente all’articolo 
            4, paragrafo 2(e)(i), della Convenzione. A tal fine, dette Parti dovranno 
            dar vita ad iniziative per condividere esperienze e scambiare informazioni 
            su politiche e misure, in particolar modo sviluppando sistemi per 
            migliorare la loro compatibilità, trasparenza ed efficacia. 
            La Conferenza delle Parti agente come Conferenza delle Parti del Protocollo 
            dovrà, nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, 
            esaminare i mezzi per facilitare tale cooperazione, tenendo conto 
            di tutte le informazioni pertinenti.
 2. Le Parti incluse nell’Allegato I cercheranno di limitare 
            o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo 
            di Montreal generati da combustibili utilizzati nel trasporto aereo 
            e marittimo, operando con la Organizzazione Internazionale dell’Aviazione 
            Civile e l’Organizzazione Internazionale Marittima.
 3. Le Parti incluse nell’Allegato I si impegneranno ad attuare 
            le politiche e misure previste nel presente articolo al fine di ridurre 
            al minimo gli effetti negativi, inclusi gli effetti avversi del cambiamento 
            climatico, gli effetti sul commercio internazionale e gli impatti 
            sociali, ambientali ed economici sulle altre Parti, in special modo 
            le Parti paesi in via di sviluppo ed, in particolare, quelle menzionate 
            nell’articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione, in considerazione 
            dell’articolo 3 della Convenzione. La Conferenza delle Parti 
            agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potrà 
            adottare, se opportuno, ulteriori misure per promuovere l’applicazione 
            delle disposizioni del presente paragrafo.
 4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure 
            previste nel paragrafo 1(a) del presente articolo, tenendo conto delle 
            diverse situazioni nazionali e degli effetti potenziali, la Conferenza 
            delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, 
            valuterà le forme ed i mezzi appropriati per organizzare il 
            coordinamento di tali politiche e misure.
 ARTICOLO 3
 1. Le Parti incluse nell’Allegato I assicureranno, individualmente 
            o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse 
            in equivalente–biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra 
            indicati nell’Allegato A, non superino le quantità che 
            sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni assunti 
            sulle limitazioni quantificate e riduzioni specificate nell’Allegato 
            B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, 
            al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 
            5% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008–2012.
 2. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I dovrà aver ottenuto 
            nel 2005, nell’adempimento degli impegni assunti a titolo del 
            presente Protocollo, concreti progressi.
 3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative ad emissioni 
            da fonti e da pozzi di assorbimento risultanti da attività 
            umane direttamente legate alla variazione nella destinazione d’uso 
            dei terreni e dei boschi, limitatamente all’imboschimento, al 
            rimboschimento e al disboscamento dopo il 1990, calcolate come variazioni 
            verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo 
            di adempimento, saranno utilizzate dalle Parti incluse nell’Allegato 
            I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
 Le emissioni di gas ad effetto serra, dalle fonti e l’assorbimento 
            dai pozzi associati a dette attività, saranno notificati in 
            modo trasparente e verificabile ed esaminati a norma degli articoli 
            7 e 8.
 4. Precedentemente alla prima sessione della Conferenza delle Parti 
            agente come riunione delle Parti del presente Protocollo ogni Parte 
            inclusa nell’Allegato I fornirà all’Organo Sussidiario 
            del Consiglio Scientifico e Tecnologico, per il loro esame, dati che 
            permettano di determinare il livello di quantità di carbonio 
            nel 1990 e di procedere ad una stima delle variazioni di dette quantità 
            di carbonio nel corso degli anni successivi. Nella sua prima sessione, 
            o quanto prima possibile, la Conferenza delle Parti agente come riunione 
            delle Parti del presente Protocollo, determinerà le modalità, 
            le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività 
            antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle 
            fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie 
            dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della variazione 
            della destinazione d’uso dei terreni e dei boschi, dovranno 
            essere aggiunte o sottratte alle quantità attribuite alle Parti 
            incluse nell’Allegato I, tenendo conto delle incertezze, della 
            necessità di comunicare risultati trasparenti e verificabili, 
            del lavoro metodologico del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul 
            Cambiamento Climatico, delle raccomandazioni dell’Organo Sussidiario 
            del Consiglio Scientifico e Tecnologico, conformemente all’art. 
            5, e delle decisioni della Conferenza delle Parti. Tale decisione 
            si applicherà nel secondo e nei successivi periodi di adempimento. 
            Una Parte può applicarla alle sue attività antropiche 
            supplementari nel primo periodo di adempimento a condizione che dette 
            attività abbiano avuto luogo dopo il 1990.
 5. Le Parti incluse nell’Allegato I in transizione verso una 
            economia di mercato ed il cui anno o periodo di riferimento è 
            stato stabilito in conformità alla decisione 9/CP.2, adottata 
            dalla Conferenza delle Parti nella sua seconda sessione, utilizzeranno 
            tale anno o periodo di riferimento per l’attuazione degli impegni 
            assunti a norma del presente articolo. Ogni altra Parte inclusa nell’Allegato 
            I in transizione verso una economia di mercato e che non abbia ancora 
            presentato la sua prima comunicazione nazionale, in conformità 
            dell’articolo 12 della Convenzione, potrà ugualmente 
            notificare alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle 
            Parti del presente Protocollo la sua intenzione di considerare un 
            anno o un periodo storico di riferimento diverso dal 1990 per adempiere 
            agli impegni assunti a norma del presente articolo. La Conferenza 
            delle Parti, agente come riunione delle Parti del presente Protocollo 
            si pronuncerà sulla accettazione di tale notifica.
 6. Tenendo conto dell’articolo 4, paragrafo 6, della Convenzione, 
            la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente 
            Protocollo concederà alle Parti incluse nell’Allegato 
            I in transizione verso una economia di mercato un certo grado di flessibilità 
            nell’adempimento degli impegni assunti diversi da quelli previsti 
            nel presente articolo.
 7. Nel corso del primo periodo di adempimento degli impegni per la 
            riduzione e la limitazione quantificata delle emissioni, dal 2008 
            al 2012, la quantità attribuita a ciascuna Parte inclusa nell’Allegato 
            I sarà uguale alla percentuale ad essa assegnata, indicata 
            nell’Allegato B, delle emissioni antropiche aggregate, espresse 
            in equivalente–biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra 
            indicate all’Allegato A e relative al 1990, o nel corso dell’anno 
            o del periodo di riferimento, ai sensi del paragrafo 5, moltiplicate 
            per cinque. Le Parti incluse nell’Allegato I, per le quali la 
            variazione nella destinazione d’uso dei terreni e dei boschi 
            costituivano nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto 
            serra, includeranno nelle emissioni relative al 1990, o ad altro periodo 
            di riferimento, le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente 
            biossido di carbonio, meno le quantità assorbite dai pozzi 
            di assorbimento all’anno 1990, derivanti dalla variazione nella 
            destinazione d’uso dei terreni.
 8. Tutte le Parti incluse nell’Allegato I potranno utilizzare 
            il 1995 come anno di riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi 
            e l’esafluoro di zolfo, ai fini delle operazione di calcolo 
            di cui al paragrafo 7.
 9. Per le Parti incluse nell’Allegato I, gli impegni assunti 
            per i successivi periodi di adempimento saranno determinati come emendamenti 
            all’Allegato I del presente Protocollo e saranno adottati conformemente 
            alle disposizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 7. La Conferenza 
            delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo 
            inizierà la valutazione di tali impegni almeno sette anni prima 
            della fine del primo periodo di adempimento, di cui al paragrafo 1.
 10. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le 
            frazioni di una quantità assegnata, che una Parte acquista 
            da un’altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli 
            articoli 6 o 17, sarà sommata alla quantità assegnata 
            alla Parte che l’acquista.
 11. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le 
            frazioni di una quantità assegnata, che una Parte trasferisce 
            ad un’altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli 
            articoli 6 o 17, sarà sottratta alla quantità assegnata 
            alla Parte che la trasferisce.
 12. Tutte le riduzioni accertate delle emissioni che una Parte acquista 
            da un’altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 
            12, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte 
            che l’acquista.
 13. Se le emissioni di una Parte inclusa nell’Allegato I, nel 
            corso di un periodo di adempimento, sono inferiori alla quantità 
            che le è stata assegnata in virtù del presente articolo, 
            tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta Parte, 
            alla quantità che le è stata assegnata per i successivi 
            periodi di adempimento.
 14. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I si impegnerà ad 
            adempiere agli impegni indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre 
            al minimo gli effetti sociali, ambientali ed economici contrari sui 
            paesi in via di sviluppo Parti, in particolare quelli indicati all’articolo 
            4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione. In linea con le decisioni della 
            Conferenza delle Parti, per l’attuazione di tali paragrafi, 
            la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente 
            Protocollo, esaminerà, nella sua prima sessione, le misure 
            necessarie per ridurre al minimo gli effetti dei cambiamenti climatici 
            e/o l’impatto delle misure di risposta delle Parti menzionate 
            in detto paragrafo. Tra le questioni da prendere in considerazione 
            vi saranno il finanziamento, l’assicurazione ed il trasferimento 
            di tecnologie.
  ARTICOLO 4
 1. Tutte le Parti incluse nell’Allegato I, che abbiano concordato 
            un’azione congiunta per l’attuazione degli obblighi assunti 
            a norma dell’articolo 3, saranno considerate adempienti se la 
            somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti–biossido 
            di carbonio, di gas ad effetto serra indicati nell’Allegato 
            A non supera la quantità loro assegnata, calcolata in funzione 
            degli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni 
            elencate nell’Allegato B e conformemente alle disposizioni dell’articolo 
            3. Il rispettivo livello di emissione assegnato a ciascuna delle Parti 
            dell’accordo sarà stabilito nell’accordo.
 2. Le Parti di tale accordo notificheranno al Segretariato il contenuto 
            dell’accordo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, 
            d’accettazione, di approvazione o di adesione del presente Protocollo.
 Il Segretariato informerà, a sua volta, tutte le Parti ed i 
            firmatari della Convenzione dei termini dell’accordo.
 3. Tutti gli accordi di questo tipo rimarranno in vigore per la durata 
            del periodo di adempimento specificata all’articolo 3, paragrafo 
            7.
 4. Se le Parti, agendo congiuntamente, lo fanno nel quadro di una 
            organizzazione regionale di integrazione economica e di concerto con 
            essa, ogni variazione nella composizione di detta organizzazione, 
            successiva all’adozione del presente Protocollo, non inciderà 
            sugli impegni assunti in virtù del presente Protocollo. Ogni 
            variazione nella composizione dell’organizzazione avrà 
            effetto solo ai fini dell’attuazione degli impegni previsti 
            all’articolo 3 che siano adottati successivamente a quella modificazione.
 5. Se le Parti dell’accordo, agendo congiuntamente, non raggiungeranno 
            il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, ogni Parte 
            sarà responsabile del proprio livello di emissioni stabilito 
            nell’accordo.
 6. Se le Parti, agendo congiuntamente, operano all’interno di 
            una organizzazione regionale di integrazione economica, Parte del 
            presente Protocollo, e di concerto con essa, ogni Stato membro di 
            detta organizzazione regionale di integrazione economica, individualmente, 
            o congiuntamente con l’organizzazione regionale di integrazione 
            economica, agendo ai sensi dell’articolo 24, sarà responsabile, 
            nel caso in cui venga raggiunto il livello totale combinato delle 
            riduzioni di emissioni, del livello delle sue emissioni, così 
            come notificato in conformità del presente articolo.
 ARTICOLO 5
 1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I realizzerà, non 
            più tardi di un anno prima dell’inizio del primo periodo 
            di adempimento, un sistema nazionale per la stima delle emissioni 
            antropiche dalle fonti e dall’assorbimento dei pozzi di tutti 
            i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal. La 
            Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente 
            Protocollo deciderà, nella sua prima sessione, le linee guida 
            di tali sistemi nazionali, tra le quali saranno incluse le metodologie 
            specificate nel paragrafo 2 infra.
 2. Le metodologie per la stima delle emissioni antropiche da sorgenti 
            e dall’assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra 
            non inclusi nel Protocollo di Montreal saranno quelle accettate dal 
            Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e approvate 
            dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Laddove tali 
            metodologie non vengano utilizzate, verranno introdotti gli adattamenti 
            necessari conformi alle metodologie concordate dalla Conferenza delle 
            Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo nella 
            sua prima sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo 
            di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite 
            dall’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, 
            la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente 
            Protocollo esaminerà regolarmente e, se opportuno, revisionerà 
            tali metodologie ed adattamenti, tenendo pienamente conto delle decisioni 
            pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione delle metodologie 
            o degli adattamenti si effettuerà solo al fine di accertare 
            il rispetto degli impegni assunti a norma dell’articolo 3 per 
            ogni periodo di adempimento successivo a detta revisione.
 3. I potenziali di riscaldamento globale utilizzati per calcolare 
            l’equivalente–biossido di carbonio delle emissioni antropiche 
            dalle sorgenti e dall’assorbimento dei pozzi di gas ad effetto 
            serra elencati nella Allegato A saranno quelli accettati dal Gruppo 
            Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico ed approvati 
            dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Basandosi sul 
            lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico 
            e sulle raccomandazioni fornite dall’Organo Sussidiario del 
            Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente 
            come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà 
            periodicamente e, se opportuno, revisionerà il potenziale di 
            riscaldamento globale di ciascuno di tali gas ad effetto serra tenendo 
            pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle 
            Parti. Ogni revisione di un potenziale di riscaldamento globale sarà 
            applicabile solo agli impegni di cui all’articolo 3 per ogni 
            periodo di adempimento posteriore a detta revisione.
 
  ARTICOLO 61. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell’articolo 
            3, ogni Parte inclusa nell’Allegato I può trasferire 
            ad ogni altra di dette Parti, o acquistare da essa, unità di 
            riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle 
            emissioni antropiche da fonti o all’aumento dell’assorbimento 
            antropico dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell’economia, 
            a condizione che:
 a) Ogni progetto di questo tipo abbia l’approvazione delle Parti 
            coinvolte;
 b) Ogni progetto di questo tipo permetta una riduzione delle emissioni 
            dalle fonti, o un aumento dell’assorbimento dei pozzi, che sia 
            aggiuntivo a quelli che potrebbero essere realizzati diversamente;
 c) La Parte interessata non potrà acquistare alcuna unità 
            di riduzione delle emissioni se essa non adempierà alle obbligazioni 
            che le incombono a norma degli articoli 5 e 7;
 d) L’acquisto di unità di riduzione delle emissioni sarà 
            supplementare alle misure nazionali al fine di adempiere agli impegni 
            previsti dall’articolo 3.
 2. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
            presente Protocollo potrà, nella sua prima sessione o quanto 
            prima possibile, elaborare ulteriori linee guida per l’attuazione 
            del presente articolo, in particolar modo per quel che riguarda la 
            verifica e la realizzazione dei rapporti
 3. Una Parte inclusa nell’Allegato I potrà autorizzare 
            persone giuridiche a partecipare, sotto la sua responsabilità, 
            ad azioni volte alla creazione, alla cessione o all’acquisizione, 
            a norma del presente articolo, di unità di riduzione delle 
            emissioni.
 4. Se, in conformità con le disposizioni pertinenti di cui 
            all’articolo 8, sorgesse una questione relativa all’applicazione 
            delle prescrizioni di cui al presente articolo, la cessione e l’acquisizione 
            di unità di riduzione delle emissioni potranno continuare dopo 
            che la questione sarà stata sollevata, a condizione che nessuna 
            Parte utilizzi dette unità per adempiere ai propri impegni 
            a norma dell’articolo 3 finché non sarà risolto 
            il problema del rispetto delle obbligazioni.
 
  ARTICOLO 71. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I indicherà nell’inventario 
            annuale delle emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dei 
            pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, 
            presentato in conformità delle decisioni della Conferenza delle 
            Parti, le informazioni supplementari, determinate conformemente alle 
            disposizioni di cui al paragrafo 4 infra, necessarie per assicurare 
            il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3.
 2. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I indicherà nella 
            propria comunicazione nazionale, presentata ai sensi dell’articolo 
            12 della Convenzione, le informazioni supplementari necessarie per 
            dimostrare che essa adempie agli impegni assunti a norma del presente 
            Protocollo, da determinarsi secondo le disposizioni di cui al paragrafo 
            4 infra.
 3. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I comunicherà le 
            informazioni richieste, di cui al paragrafo 1, annualmente, a partire 
            dal primo inventario che essa è tenuta a presentare in conformità 
            della Convenzione per il primo anno del periodo di adempimento dopo 
            l’entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo. 
            Ogni Parte presenterà le informazioni richieste a norma del 
            paragrafo 2 nel quadro della prima comunicazione nazionale che essa 
            è tenuta a presentare a norma della Convenzione dopo l’entrata 
            in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo e dopo l’adozione 
            delle linee guida previste dal paragrafo 4 infra. La frequenza con 
            cui dovranno essere presentate le successive informazioni richieste 
            ai sensi del presente articolo sarà stabilita dalla Conferenza 
            delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, 
            tenendo conto del calendario deciso dalla Conferenza delle Parti per 
            la presentazione delle comunicazioni nazionali.
 4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
            presente Protocollo adotterà nella sua prima sessione e riesaminerà 
            periodicamente in seguito le linee guida relative alla preparazione 
            delle informazioni richieste a norma del presente articolo, considerando 
            le direttive per la preparazione delle comunicazioni nazionali delle 
            Parti inclusi nell’Allegato I adottate dalla Conferenza delle 
            Parti. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti 
            del presente Protocollo deciderà anche prima del primo periodo 
            di adempimento le modalità di calcolo delle quantità 
            assegnate.
 
  ARTICOLO 81. Le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 7 da ciascuna 
            delle Parti incluse nell’Allegato I saranno esaminate da gruppi 
            di esperti in adempimento delle pertinenti decisioni della Conferenza 
            delle Parti ed in conformità alle linee guida adottate, a tal 
            fine, dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti 
            del presente Protocollo a norma del paragrafo 4 infra. Le informazioni 
            comunicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, da ciascuna 
            delle Parti incluse nell’Allegato I verranno esaminate come 
            parte della compilazione annuale degli inventari delle emissioni e 
            delle quantità assegnate e della corrispondente contabilità. 
            Inoltre, le informazioni fornite da ciascuna Parte inclusa nell’Allegato 
            I, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, saranno esaminate come 
            parte della revisione delle comunicazioni nazionali.
 2. I gruppi di esperti saranno coordinati dal Segretariato e costituiti 
            da esperti scelti tra quelli nominati dalle Parti della Convenzione 
            e, a seconda dei casi, da organizzazioni intergovernative, conformemente 
            alle indicazioni fornite, a tal fine, dal Conferenza delle Parti.
 3. Il processo di revisione permetterà una valutazione tecnica 
            completa e dettagliata dell’applicazione del presente Protocollo 
            della Parte. I gruppi di esperti elaboreranno un rapporto per la Conferenza 
            delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, 
            nel quale valuteranno l’adempimento degli impegni assunti dalla 
            Parte in esame ed indicheranno i problemi eventualmente riscontrati 
            ed i fattori che incidono sull’adempimento. Il Segretariato 
            comunicherà detto rapporto a tutte le Parti della Convenzione. 
            Inoltre, il Segretariato enumererà tutte le questioni inerenti 
            l’adempimento, indicate nel rapporto, per ulteriori considerazioni 
            della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
            presente Protocollo.
 4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
            presente Protocollo adotterà nella sua prima sessione, e riesaminerà 
            periodicamente, in seguito, le linee guida per l’esame dell’applicazione 
            del presente Protocollo da parte dei gruppi di esperti, tendo in considerazione 
            le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti.
 5. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
            presente Protocollo, con l’assistenza dell’Organo Sussidiario 
            di Attuazione e, se necessario, dell’Organo Sussidiario del 
            Consiglio Scientifico e Tecnologico esaminerà:
 a) Le informazioni presentate dalle Parti, a norma dell’articolo 
            7, ed i rapporti sull’esame di dette informazioni, effettuati 
            a norma del presente articolo; e
 b) Le questioni relative all’attuazione elencate dal Segretariato, 
            a norma del paragrafo 3, nonché tutte le questioni sollevate 
            dalle Parti.
 6. In seguito all’esame delle informazioni di cui al paragrafo 
            5, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
            presente Protocollo adotterà, su ogni questione, le decisioni 
            necessarie al fine dell’attuazione del presente Protocollo.
 ARTICOLO 9
 1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
            presente Protocollo esaminerà periodicamente il Protocollo 
            alla luce delle migliori informazioni scientifiche disponibili e degli 
            studi di valutazione sul cambiamento climatico ed il loro impatto 
            come pure delle pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche. 
            Tali esami saranno coordinati con altri pertinenti previsti dalla 
            Convenzione, in particolare quelli richiesti all’articolo 4, 
            paragrafo 2(d), e all’articolo 7, paragrafo 2(a), della Convenzione. 
            Sulla base di detti esami, la Conferenza delle Parti agente come riunione 
            delle Parti del presente Protocollo adotterà la misure necessarie.
 2. Il primo esame avrà luogo nella seconda sessione della Conferenza 
            delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. 
            Nuovi esami saranno effettuati ad intervalli regolari e precisi.
 ARTICOLO 10
 1. Tutte le Parti, tenendo conto delle loro comuni ma differenziate 
            responsabilità e delle loro specifiche priorità di sviluppo 
            nazionale e regionale, dei loro obiettivi e delle loro circostanze, 
            senza introdurre nuovi impegni per le Parti non incluse nell’Allegato 
            I ma riaffermando quelli già enunciati all’articolo 4, 
            paragrafo 1, della Convenzione e continuando a perseguire l’adempimento 
            di tali impegni al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile, tenendo 
            conto dell’articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, della Convenzione:
 a) Formuleranno, dove necessario e nella misura possibile, programmi 
            nazionali e, se opportuno, regionali, economicamente convenienti ed 
            efficaci, per migliorare la qualità dei fattori di emissione, 
            dei dati sulle attività e/o dei modelli locali che riflettano 
            la situazione socio– economica di ogni Parte, al fine della 
            realizzazione periodica degli inventari nazionali delle emissioni 
            antropiche dalle fonti e l’assorbimento dai pozzi dei gas ad 
            effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, utilizzando 
            metodologie comparabili, che dovranno essere decise dalla Conferenza 
            delle Parti ed essere conformi alle direttive per le comunicazioni 
            nazionali adottate
 dalla Conferenza delle Parti.
 b) Formuleranno, applicheranno, pubblicheranno ed aggiorneranno regolarmente 
            i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti 
            misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato 
            adattamento ad essi;
 i) Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l’altro, i settori 
            energetico, dei trasporti e dell’industria come pure l’agricoltura, 
            la silvicoltura e la gestione dei rifiuti.
 Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi per migliorare la 
            pianificazione del territorio permetterebbero di meglio adattarsi 
            ai cambiamenti climatici;
 ii) Le Parti incluse nell’Allegato I presenteranno informazioni 
            sulle misure adottate in virtù del presente Protocollo, compresi 
            i programmi nazionali, a norma dell’articolo 7; le altre Parti 
            cercheranno di includere nelle loro comunicazioni nazionali, se opportuno, 
            informazioni sui programmi contenenti misure che, a loro avviso, contribuiscono 
            a fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti negativi, 
            incluse le misure volte alla riduzione dell’aumento dei gas 
            ad effetto serra e all’incremento dei pozzi di assorbimento, 
            al rafforzamento delle capacità (capacity building) e all’adattamento.
 c) Coopereranno nella promozione di modalità efficaci per lo 
            sviluppo, l’applicazione e la diffusione di tecnologie, di conoscenze 
            tecniche, di pratiche e di processi ecologicamente compatibili con 
            il cambiamento climatico, ed adotteranno tutte le misure necessarie 
            per promuovere, facilitare e finanziare, se necessario, l’accesso 
            a dette fonti o a trasferirle, in particolare verso i paesi in via 
            di sviluppo, inclusa la formulazione di politiche e programmi per 
            l’efficace trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili, 
            che siano di pubblica proprietà o di pubblico dominio, e la 
            creazione, nel settore privato, di una ambiente idoneo che permetta 
            la promozione del trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili 
            e l’accesso ad esse.
 d) Coopereranno nella ricerca scientifica e tecnica e promuoveranno 
            il mantenimento e lo sviluppo di sistemi di osservazione sistematica 
            e la costituzione di archivi di dati al fine di ridurre le incertezze 
            relative al sistema climatico, le conseguenze negative del cambiamento 
            climatico e le conseguenze economiche e sociali delle diverse strategie 
            di risposta, e promuoveranno la realizzazione ed il rafforzamento 
            delle capacità e delle misure endogene di partecipazione agli 
            sforzi, ai programmi e alle ricerche internazionali ed intergovernativi 
            relativi alla ricerca e all’osservazione sistematica, a norma 
            dell’articolo 5 della Convenzione.
 e) Coopereranno e promuoveranno a livello internazionale, ricorrendo, 
            dove opportuno, ad organismi esistenti, la realizzazione e l’esecuzione 
            di programmi di educazione e formazione, compreso il rafforzamento 
            delle capacità nazionali, in particolare sul piano umano ed 
            istituzionale, e lo scambio ed il distaccamento di personale incaricato 
            alla formazione di esperti nel settore, specialmente nei paesi in 
            via di sviluppo, e faciliteranno sul piano nazionale la sensibilizzazione 
            del pubblico ai cambiamenti climatici e l’accesso alle relative 
            informazioni.
 Appropriate modalità dovrebbero essere sviluppate per attuare 
            tali attività attraverso i competenti organi della Convenzione, 
            a norma dell’articolo 6 della Convenzione;
 f) Includeranno nelle proprie comunicazioni nazionali informazioni 
            sui programmi e le attività intraprese in applicazione del 
            presente articolo, in conformità alle pertinenti decisioni 
            della Conferenza delle Parti;
 g) Nell’adempiere agli impegni previsti dal presente articolo 
            prenderanno pienamente in considerazione l’articolo 4, paragrafo 
            8, della Convenzione.
 ARTICOLO 11
 1. Nell’attuazione dell’articolo 10 le Parti terranno 
            conto delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafi 4, 5, 7, 
            8, e 9 della Convenzione.
 2. Nel contesto dell’attuazione dell’articolo 4, paragrafo 
            1, della Convenzione, in conformità con le disposizioni di 
            cui all’articolo 4, paragrafo 3, ed all’articolo 11 della 
            Convenzione, e attraverso l’entità o le entità 
            incaricate ad assicurare il funzionamento del meccanismo finanziario 
            della Convenzione, i paesi sviluppati Parti della Convenzione e le 
            altri Parti sviluppate incluse nell’Allegato II della Convenzione:
 a) Forniranno nuove ed ulteriori risorse finanziarie al fine di coprire 
            la totalità dei costi concordati sostenuti dai paesi in via 
            di sviluppo per migliorare nell’adempimento degli impegni previsti 
            a norma dell’articolo 4, paragrafo 1(a), della Convenzione, 
            e dell’articolo 10, punto a), del presente Protocollo;
 b) Forniranno, inoltre, ai paesi in via di sviluppo Parti, al fine 
            del trasferimento di tecnologie, le risorse finanziarie di cui essi 
            hanno bisogno per fronteggiare la totalità dei costi supplementari 
            concordati per procedere nell’adempimento degli impegni già 
            indicati all’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e previsti 
            all’articolo 10 del presente Protocollo, sui quali un paese 
            in via di sviluppo abbia concordato con l’entità o le 
            entità internazionali, di cui all’articolo 11 della Convenzione, 
            conformemente al detto articolo.
 L’adempimento di tali impegni terrà conto della necessità 
            che il flusso dei mezzi finanziari sia adeguato e prevedibile, nonchè 
            dell’importanza di una adeguata divisione delle spese tra le 
            Parti che sono paesi sviluppati. Gli orientamenti impartiti all’entità 
            o alle entità incaricate del funzionamento del meccanismo finanziario 
            della Convenzione, figuranti nelle pertinenti decisioni della Conferenza 
            delle Parti, comprese quelle adottate prima dell’adozione del 
            presente Protocollo, si applicheranno mutatis mutandis alle disposizioni 
            del presente paragrafo.
 3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate 
            che figurano nell’Allegato II della Convenzione potranno anche 
            fornire, ed i paesi in via di sviluppo Parti potranno ottenere, risorse 
            finanziarie per l’attuazione dell’articolo 10 del presente 
            Protocollo, attraverso canali bilaterali, regionali o multilaterali.
 ARTICOLO 12
 1. È istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.
 2. Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito è di assistere 
            le Parti non incluse nell’Allegato I nel raggiungimento di uno 
            sviluppo sostenibile e contribuire all’obiettivo finale della 
            Convenzione, e di aiutare le Parti incluse nell’Allegato I ad 
            adempiere ai loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione 
            delle loro emissioni ai sensi dell’articolo 3.
 3. Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito:
 a) Le Parti non incluse nell’Allegato I beneficeranno di attività 
            di progettazione finalizzate alle riduzioni certificate delle emissioni; 
            e
 b) Le Parti incluse nell’Allegato I potranno utilizzare le riduzioni 
            certificate delle emissioni derivanti da tali per contribuire in parte 
            all’adempimento degli impegni quantificati di limitazione e 
            riduzione delle emissioni ai sensi dell’articolo 3, in conformità 
            a quanto determinato dalla Conferenza delle Parti agente come riunione 
            delle Parti del presente Protocollo.
 4. Il meccanismo per uno sviluppo pulito sarà soggetto all’autorità 
            e alle direttive della Conferenza delle Parti agente come riunione 
            delle Parti del presente Protocollo e alla supervisione di un comitato 
            esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
 5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attività saranno 
            certificate da enti operativi designati dalla Conferenza delle Parti 
            agente come riunione delle Parti del presente Protocollo sulla base 
            dei seguenti criteri:
 a) Partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta;
 b) Benefici reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con 
            la mitigazione dei cambiamenti climatici; e
 c) Riduzione delle emissioni che siano supplementari a quelle che 
            si produrrebbero in assenza dell’attività certificata.
 6. Il meccanismo per uno sviluppo pulito aiuterà ad organizzare, 
            se necessario, il finanziamento delle attività certificate.
 7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
            presente Protocollo, nella sua prima sessione, elaborerà le 
            modalità e le procedure volte ad assicurare la trasparenza, 
            l’efficienza e la responsabilità grazie ad un audit e 
            ad una verifica indipendente delle attività.
 8. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
            presente Protocollo assicurerà che una parte dei fondi provenienti 
            da attività certificate sia utilizzata per coprire le spese 
            amministrative e per aiutare le Parti, paesi in via di sviluppo, che 
            siano particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento 
            climatico, a far fronte ai costi di adattamento.
 9. Possono partecipare al meccanismo per uno sviluppo pulito, in particolare 
            alle attività indicate al precedente paragrafo 3(a) e all’acquisto 
            di unità di riduzione certificate delle emissioni, entità 
            private e pubbliche; la partecipazione sarà sottoposta alle 
            direttive impartite dal comitato esecutivo del meccanismo per uno 
            sviluppo pulito.
 10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l’anno 
            2000 e l’inizio del primo periodo di adempimento potranno utilizzarsi 
            per contribuire all’adempimento degli impegni previsti per detto 
            periodo.
 ARTICOLO 13
 1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agirà 
            come riunione delle Parti del presente Protocollo.
 2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo 
            possono partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori delle 
            sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti 
            del presente Protocollo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come 
            riunione delle Parti del presente Protocollo le decisioni, ai sensi 
            del Protocollo, verranno adottate esclusivamente per le Parti del 
            presente Protocollo.
 3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti 
            del presente Protocollo, ogni membro dell’Ufficio della Conferenza 
            delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel 
            momento, non sia Parte del presente Protocollo sarà sostituito 
            da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra 
            esse.
 4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
            presente Protocollo esaminerà regolarmente l’attuazione 
            del presente Protocollo e, conformemente al suo mandato, adotterà 
            le decisioni necessarie per promuovere la sua effettiva attuazione. 
            Eserciterà le funzioni che le sono conferite dal presente Protocollo 
            e:
 a) Valuterà, sulla base di tutte le informazioni che le sono 
            comunicate conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, 
            l’attuazione del Protocollo a cura delle Parti, gli effetti 
            generali delle misure adottate in applicazione del presente Protocollo, 
            in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, così 
            come il loro impatto cumulativo, ed i progressi realizzati al fine 
            del raggiungimento dell’obiettivo finale della Convenzione;
 b) Esaminerà periodicamente le obbligazioni contratte dalle 
            Parti ai sensi del presente Protocollo, prendendo in debita considerazione 
            ogni esame richiesto dall’articolo 4, paragrafo 2(d), e dell’articolo 
            7, paragrafo 2, della Convenzione e alla luce dell’obiettivo 
            della Convenzione, dell’esperienza acquisita nel corso della 
            sua attuazione e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche 
            e tecniche esaminerà ed adotterà periodici rapporti 
            sull’attuazione del presente Protocollo.
 c) Promuoverà e faciliterà lo scambio di informazioni 
            sulle misure adottate dalle Parti per far fronte al cambiamento climatico 
            e ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità 
            e capacità delle Parti e dei loro rispettivi impegni ai sensi 
            del presente Protocollo;
 d) Faciliterà, a richiesta di due o più Parti, il coordinamento 
            delle misure che sono state adottate per far fronte al cambiamento 
            climatico ed ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, 
            responsabilità e capacità delle Parti e dei rispettivi 
            impegni ai sensi del presente Protocollo.
 e) Promuoverà e dirigerà, conformemente all’obiettivo 
            della Convenzione e alle disposizioni del presente Protocollo, e tenendo 
            in piena considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle 
            Parti, lo sviluppo ed il periodico perfezionamento di metodologie 
            comparabili per l’attuazione efficace del presente Protocollo, 
            che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione 
            delle Parti del presente Protocollo;
 f) Formulerà raccomandazioni su qualsiasi questione necessaria 
            all’attuazione del presente Protocollo;
 g) Cercherà di mobilitare ulteriori risorse finanziarie in 
            conformità dell’articolo 11, paragrafo 2;
 h) Creerà gli organi sussidiari considerati necessari per l’attuazione 
            del presente Protocollo;
 i) Solleciterà ed utilizzerà, se necessario, i servizi 
            e la cooperazione delle organizzazioni internazionali e degli organismi 
            intergovernativi e non governativi competenti e le informazioni che 
            essi forniscono;
 j) Eserciterà le altre funzioni che siano necessarie per l’attuazione 
            del presente Protocollo e considererà ogni incarico derivante 
            da una decisione della Conferenza delle Parti della Convenzione.
 5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le procedure 
            finanziarie applicate ai sensi della Convenzione si applicheranno 
            mutatis mutandis al presente Protocollo, a meno che la Conferenza 
            delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo 
            non decida diversamente per consenso.
 6. Il Segretariato convocherà la prima sessione della Conferenza 
            delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo 
            in coincidenza con la prima sessione della Conferenza delle Parti 
            in programma dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo. 
            Le ulteriori sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti agente 
            come riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni 
            anno e coincideranno con le sessioni ordinarie della Conferenza delle 
            Parti, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle 
            Parti del presente Protocollo non decida diversamente.
 7. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti agente come 
            riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni volta 
            che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
            presente Protocollo lo riterrà necessario, o quando una delle 
            Parti lo solleciti per iscritto, a condizione che, entro sei mesi 
            dalla comunicazione alle Parti, a cura del Segretariato, sia appoggiata 
            da almeno un terzo delle Parti.
 8. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate 
            e l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica, come 
            pure tutti gli Stati membri di dette organizzazioni od osservatori 
            che non siano parte della Convenzione, potranno essere rappresentati 
            alle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle 
            Parti del presente Protocollo come osservatori. Ogni organo od agenzia, 
            nazionale od internazionale, governativo o non governativo, che è 
            competente nelle materie di cui al presente Protocollo e che abbia 
            informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato 
            come osservatore nel corso di una sessione della Conferenza delle 
            Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, potrà 
            essere ammessa come osservatore, a meno che almeno un terzo delle 
            Parti presenti vi si opponga. L’ammissione e la partecipazione 
            degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno di cui 
            al paragrafo 5.
 
  ARTICOLO 141. Il Segretariato, istituito a norma dell’articolo 8 della 
            Convenzione, avrà la funzione di Segretariato del presente 
            Protocollo.
 2. L’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, relativo alle 
            funzioni del Segretariato, e l’articolo 8, paragrafo 3, relativo 
            alle disposizioni per il funzionamento, si applicheranno mutatis mutandis 
            al presente Protocollo. Il Segretariato eserciterà, inoltre, 
            le funzioni assegnategli ai sensi del presente Protocollo.
 ARTICOLO 15
 1. L’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico 
            e l’Organo Sussidiario di Attuazione, istituiti dagli articoli 
            9 e 10 della Convenzione, avranno, rispettivamente, la funzione di 
            Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e di Organo 
            Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo. Le disposizioni 
            della Convenzione relative alle funzioni dei due organi si applicheranno, 
            come stabilito dalla Convenzione, mutatis mutandis al presente Protocollo. 
            Le sessioni dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico 
            e Tecnologico e dell’Organo Sussidiario di Attuazione del presente 
            Protocollo coincideranno con quelle dell’Organo Sussidiario 
            del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell’Organo Sussidiario 
            di Attuazione della Convenzione.
 2. Le Parti della Convenzione che non siano Parti del presente Protocollo 
            potranno partecipare in qualità di osservatori ai lavori di 
            ogni sessione degli Organi Sussidiari. Quando gli organi sussidiari 
            agiscono come organi sussidiari del presente Protocollo le decisioni 
            ai sensi del presente Protocollo saranno adottate esclusivamente per 
            quelle Parti che siano parti del Protocollo.
 3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della 
            Convenzione esercitano le loro funzioni in relazioni a questioni di 
            interesse per il presente Protocollo, ogni membro del Comitato Direttivo 
            degli organi sussidiari che rappresenti una parte della Convenzione 
            che, in quel momento, non sia parte del presente Protocollo è 
            sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo 
            e tra di esse.
 
  ARTICOLO 161. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
            presente Protocollo considererà, prima possibile, la possibilità 
            di applicare al presente Protocollo, e se del caso di modificare, 
            il meccanismo consultivo multilaterale di cui all’articolo 13 
            della Convenzione alla luce di ogni pertinente decisione che potrà 
            essere adottata dalla Conferenza delle Parti. Ogni meccanismo consultivo 
            multilaterale che possa essere applicato al presente Protocollo lo 
            sarà senza pregiudizio delle procedure e dei meccanismi di 
            cui all’articolo 18.
 ARTICOLO 17
 1. La Conferenza delle Parti definirà i principi, le modalità, 
            le norme e le linee guida pertinenti, in particolare per la verifica, 
            la preparazione dei rapporti e la contabilità relativa al commercio 
            dei diritti di emissione. Le Parti incluse nell’Allegato B potranno 
            partecipare al commercio di diritti di emissione al fine di adempiere 
            agli impegni assunti a norma dell’articolo 3. Ogni scambio di 
            questo tipo sarà integrativo delle misure adottate a livello 
            nazionale per adempiere agli impegni quantificati di limitazione e 
            riduzione delle emissioni previsti dal presente articolo.
 ARTICOLO 18
 1. Nella sua prima sessione, la Conferenza delle Parti agente come 
            riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà procedure 
            e meccanismi appropriati ed efficaci per determinare ed affrontare 
            i casi di inadempimento delle disposizioni del presente Protocollo, 
            determinando una lista indicativa delle conseguenze, che tengano conto 
            della causa, del tipo, del grado e della frequenza dell’inadempienza. 
            2. Se le procedure ed i meccanismi, di cui al presente articolo, avranno 
            conseguenze vincolanti per le Parti, saranno adottati per mezzo di 
            un emendamento al presente Protocollo.
 
  ARTICOLO 191. Le disposizioni dell’articolo 14 della Convenzione si applicheranno 
            mutatis mutandis al presente Protocollo.
 ARTICOLO 20
 1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.
 2. Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati durante 
            una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione 
            delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di 
            emendamento al presente Protocollo sarà comunicato alle parti 
            dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione alla quale l’emendamento 
            sarà proposto per l’adozione. Il Segretariato comunicherà, 
            inoltre, il testo di ogni proposta di emendamento alle Parti ed ai 
            firmatari della Convenzione e, a titolo informativo, al Depositario.
 3. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per 
            consenso su qualsiasi proposta di emendamento al presente Protocollo. 
            Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse 
            alcun accordo, l’emendamento sarà adottato, come ultimo 
            ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. 
            L’emendamento adottato sarà comunicato dal Segretariato 
            al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l’accettazione.
 4. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti saranno depositati 
            presso il Depositario. Ogni emendamento, adottato conformemente al 
            paragrafo 3 supra, entrerà in vigore, per le Parti che lo avranno 
            accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il Depositario 
            avrà ricevuto gli strumenti di accettazione di almeno tre quarti 
            delle Parti del Presente Protocollo.
 5. L’emendamento entrerà in vigore, per ogni altra Parte, 
            il novantesimo giorno successivo alla data in cui la Parte avrà 
            depositato, presso il Depositario, il suo strumento di accettazione 
            del detto emendamento.
 
  ARTICOLO 211. Gli allegati del presente Protocollo costituiscono parte integrante 
            di esso e, salva disposizione contraria espressa, ogni riferimento 
            al Protocollo costituirà, allo tempo stesso, un riferimento 
            ai suoi allegati. Gli allegati adottati successivamente all’entrata 
            in vigore del presente Protocollo si limiteranno a liste, moduli e 
            ad altri documenti descrittivi di carattere scientifico, tecnico, 
            procedurale o amministrativo.
 2. Ogni Parte può proporre allegati al presente Protocollo 
            o emendamenti agli allegati del presente Protocollo.
 3. Gli allegati del presente Protocollo e gli emendamenti agli allegati 
            del presente Protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria 
            della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
            presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento 
            ad un annesso sarà comunicato alle Parti dal Segretariato almeno 
            sei mesi prima della sessione nella quale l’allegato o l’emendamento 
            sarà proposto per l’adozione. Il Segretariato comunicherà, 
            inoltre, il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad 
            un allegato alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, per conoscenza, 
            al Depositario.
 4. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per 
            consenso su qualsiasi proposta di allegato o di emendamento ad un 
            allegato . Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani 
            e non si raggiungesse alcun accordo, l’allegato o l’emendamento 
            ad un allegato sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza 
            dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L’allegato o 
            l’emendamento ad un allegato adottato sarà comunicato 
            dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte 
            le Parti per l’accettazione.
 5. Ogni allegato o emendamento ad un allegato, diverso dagli Allegati 
            A o B, che sia stato adottato a norma dei paragrafi 3 e 4, entrerà 
            in vigore, per tutte le Parti del presente Protocollo, sei mesi dopo 
            la data in cui il Depositario avrà comunicato loro l’adozione 
            dell’allegato o dell’emendamento all’allegato, ad 
            eccezione delle Parti che abbiano notificato per iscritto al Depositario, 
            entro detto periodo, che non accettano l’allegato o l’emendamento 
            all’allegato. L’annesso o l’emendamento ad un annesso 
            entrerà in vigore, per le Parti che abbiano ritirato la loro 
            notifica di non accettazione, il novantesimo giorno successivo alla 
            data di ricevimento, da parte del Depositario, del ritiro della notifica.
 6. Se l’adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato 
            comporta un emendamento al presente Protocollo, l’allegato o 
            l’emendamento ad un allegato non entrerà in vigore fino 
            al momento in cui l’emendamento al Protocollo non entrerà 
            in vigore.
 7. Gli emendamenti agli Allegati A e B del presente Protocollo saranno 
            adottati ed entreranno in vigore in conformità alla procedura 
            di cui all’articolo 20, a condizione che ogni emendamento all’Allegato 
            B sia adottato solo con il consenso scritto della Parte interessata.
 
 ARTICOLO 221. Ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 2 infra, ogni Parte 
            disporrà di un voto. 2. Le organizzazioni regionali di integrazione 
            economica, nell’area di loro competenza, disporranno, per il 
            loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro 
            Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni 
            non eserciteranno il loro diritto di voto se uno dei loro Stati membri 
            eserciterà il suo, e viceversa.
 
 ARTICOLO 23Il Segretariato Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
            sarà il Depositario del presente Protocollo.
 
 ARTICOLO 241. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma e soggetto 
            alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni 
            regionali di integrazione economica che sono Parti della Convenzione. 
            Sarà aperto alla firma presso le Sede dell’Organizzazione 
            delle Nazioni Unite a New York dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999 
            e sarà disponibile per l’adesione a partire dal giorno 
            successivo al giorno in cui cesserà di essere aperto alla firma. 
            Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno 
            depositati presso il Depositario.
 2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi 
            Parte del presente Protocollo, senza che nessuno dei suoi Stati membri 
            lo sia, sarà vincolata a tutte le obbligazioni di cui al presente 
            Protocollo. Nel caso una organizzazione abbia uno o più Stati 
            membri che siano Parti del presente Protocollo, detta organizzazione 
            ed i suoi Stati membri determineranno le rispettive responsabilità 
            per l’adempimento delle loro obbligazioni assunte a norma del 
            presente Protocollo. In tali casi, l’organizzazione e gli Stati 
            membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti 
            dal presente Protocollo.
 3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, 
            le organizzazioni regionali di integrazione economica indicheranno 
            il loro livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente 
            Protocollo. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Depositario, 
            che a sua volta informerà le Parti, di ogni sostanziale modifica 
            nella portata della loro competenza.
 
 ARTICOLO 251. Il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo 
            alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali Parti 
            incluse nell’Allegato I le cui emissioni totali di biossido 
            di carbonio rappresentano almeno il 55% delle emissioni totali al 
            1990 dell’Allegato I, abbiano depositato i loro strumenti di 
            ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
 2. Al fine del presente articolo, “il totale delle emissioni 
            di biossido di carbonio al 1990 delle Parti incluse nell’Allegato 
            I” si considera la quantità notificata dalle Parti incluse 
            nell’Allegato I alla data in cui le stesse adottano il presente 
            Protocollo o ad una data anteriore, nella loro prima comunicazione 
            nazionale presentata a norma dell’articolo 12 della Convenzione.
 3. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica 
            che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca 
            una volta che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, per l’entrata 
            in vigore, siano state realizzate, il presente Protocollo entra in 
            vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli 
            strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
 4. Al fine del presente articolo, ogni strumento depositato da una 
            organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge 
            a quelli depositati dagli Stati Membri dell’organizzazione stessa.
 
 ARTICOLO 261. Nessuna riserva potrà essere avanzata al presente Protocollo.
 
  ARTICOLO 271. Trascorsi tre anni dalla data in cui il presente Protocollo è 
            entrato in vigore per una Parte, detta Parte, in qualsiasi momento, 
            può ritirarsi dal presente Protocollo attraverso una notifica 
            scritta indirizzata al Depositario.
 2. Tale ritiro avrà effetto dopo un anno dalla data in cui 
            il Depositario ne abbia ricevuto notifica o ad ogni altra data, successiva, 
            indicata nella detta notifica.
 3. Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata, 
            contemporaneamente, ritirata dal presente Protocollo.
 
 ARTICOLO 28L’originale del presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, 
            francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è 
            depositato presso il Segretariato Generale dell’Organizzazione 
            delle Nazioni Unite.
 REDATTO a Kyoto il giorno undici dicembre millenovecentonovantasette.
 IN TESTIMONIANZA DEL QUALE i sottoscritti, debitamente autorizzati 
            a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo alle date indicate.
 
  ALLEGATO AGas ad effetto serra
 Biossido di carbonio (CO2)
 Metano (CH4)
 Ossido di azoto (N2O)
 Idrofluorocarburi (HFC)
 Perfluorocarburi (PFC)
 Esafluoro di zolfo (SF6)
 Settori/categorie delle fonti
 Energia
 Combustione di carburanti
 Settore energetico
 Industrie manifatturiere ed edili
 Trasporti
 Altri settori
 Altro
 Emissioni fuoriuscite da combustibili
 Combustibili solidi
 Petrolio e gas naturale
 Altro
 Processi industriali
 Prodotti minerali
 Industria chimica
 Metallurgia
 Altre produzioni
 Produzione di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo
 Consumo di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo
 Altro
 Uso di solventi e di altri prodotti
 Agricoltura
 Fermentazione enterica
 Trattamento del letame
 Risicoltura
 Terreni agricoli
 Incendi controllati delle savane
 Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli
 Altro
 Rifiuti
 Discariche per rifiuti solidi
 Trattamento delle acque reflue
 Incenerimento dei rifiuti
 Altro
 
  ALLEGATO BParte Quantificazione degli impegni di limitazione
 o di riduzione delle emissioni
 (percentuale delle emissioni dell’anno
 o del periodo di riferimento)
 Australia ................................................................................................. 
            108
 Austria...................................................................................................... 
            92
 Belgio ....................................................................................................... 
            92
 Bulgaria* ................................................................................................... 
            92
 Canada..................................................................................................... 
            94
 Comunità Europea ................................................................................... 
            92
 Croazia*................................................................................................... 
            95
 Danimarca ................................................................................................ 
            92
 Estonia*.................................................................................................... 
            92
 Federazione Russa* ................................................................................ 
            100
 Finlandia ................................................................................................... 
            92
 Francia ..................................................................................................... 
            92
 Germania .................................................................................................. 
            92
 Giappone.................................................................................................. 
            94
 Grecia....................................................................................................... 
            92
 Irlanda...................................................................................................... 
            92
 Islanda.................................................................................................... 
            110
 Italia ......................................................................................................... 
            92
 Lettonia*................................................................................................... 
            92
 Liechtenstein............................................................................................. 
            92
 Lituania*................................................................................................... 
            92
 Lussemburgo ............................................................................................ 
            92
 Monaco.................................................................................................... 
            92
 Norvegia................................................................................................. 
            101
 Nuova Zelanda ....................................................................................... 
            100
 Olanda...................................................................................................... 
            92
 Polonia*.................................................................................................... 
            94
 Portogallo ................................................................................................. 
            92
 Regno Unito di Gran Bretagna
 e dell’Irlanda del Nord .............................................................................. 
            92
 Repubblica Ceca*..................................................................................... 
            92
 Romania*.................................................................................................. 
            92
 Slovacchia*............................................................................................... 
            92
 Slovenia*.................................................................................................. 
            92
 Spagna ..................................................................................................... 
            92
 Stati Uniti d’America................................................................................. 
            93
 Svezia....................................................................................................... 
            92
 * Paesi in transizione verso un’economia di mercato
 Svizzera.................................................................................................... 
            92
 Ucraina*................................................................................................. 
            100
 Ungheria* ................................................................................................. 
            94
 
 DECISIONI ADOTTATE DALLA CONFERENZA DELLE PARTI(12^ sessione plenaria, 11 dicembre 1997)
 
 Decisione 1/CP.3
 Adozione del Protocollo di Kyoto della
 Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici
 La Conferenza delle Parti,
 Avendo esaminato nella sua prima sessione l’articolo 4, paragrafo 
            2(a) e (b), della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 
            Climatici ed essendo giunta alla conclusione che i detti incisi non 
            sono adeguati,
 Ricordando la sua decisione 1/CP.1, intitolata “Mandato di Berlino: 
            esame dell’adeguatezza dell’articolo 4, paragrafo 2 (a) 
            e (b), proposte relative al Protocollo e decisioni che seguono”, 
            nella quale ha deciso di realizzare un piano che le permetta di adottare 
            le misure adeguate per il periodo successivo all’anno 2000 attraverso 
            l’adozione, nella sua terza sessione, di un protocollo o di 
            un altro strumento giuridico, Ricordando inoltre che uno dei fini 
            di detto piano era di rafforzare gli impegni assunti ai sensi dell’articolo 
            4, paragrafo 2(a) e (b), della Convenzione al fine che i paesi sviluppati 
            Parti e le altre Parti incluse nell’Allegato I elaborino delle 
            politiche e misure e fissino degli obiettivi quantificati di limitazione 
            e riduzione secondo scadenze precise – ad esempio 2005, 2010 
            e 2020 – per le loro emissioni antropiche dalle fonti e l’assorbimento 
            dai loro pozzi di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo 
            di Montreal, Ricordando anche che, secondo il Mandato di Berlino, 
            il piano non introdurrà nuovi impegni per le Parti che non 
            sono incluse nell’Allegato I, ma riaffermerà gli impegni 
            di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e continuerà a promuovere 
            la realizzazione di detti impegni al fine di pervenire ad uno sviluppo 
            sostenibile, tenendo conto l’articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, 
            Prendendo nota dei rapporti del Gruppo Speciale del Mandato di Berlino 
            sui lavori delle sue otto sessioni1, Avendo esaminato con interesse 
            il rapporto presentato dal Presidente del Gruppo Speciale del Mandato 
            di Berlino, Prendendo nota con soddisfazione del rapporto del Presidente 
            del Comitato Plenario sui risultati dei lavori del Comitato, Riconoscendo 
            la necessità di preparare la rapida entrata in vigore del Protocollo 
            di Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 
            Climatici, Cosciente del fatto che è auspicabile iniziare i 
            lavori tempestivamente al fine di aprire la strada al successo della 
            quarta sessione della Conferenza delle Parti, che si terrà 
            a Buenos Aires (Argentina), 1. Decide di adottare il Protocollo di 
            Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 
            Climatici, in Allegato alla presente decisione;
 2. Domanda al Segretariato Generale dell’Organizzazione delle 
            Nazioni Unite di essere il Depositario del detto Protocollo e di aprirlo 
            alla firma dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999, a New York;
 3. Invita tutte le Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite 
            sui Cambiamenti Climatici a firmare il Protocollo il 16 marzo 1998 
            o il prima possibile dopo tale data, come pure di depositare, nel 
            più breve tempo possibile, i loro strumenti di ratifica, accettazione, 
            approvazione o adesione, a seconda dei casi;
 4. Invita inoltre gli Stati che non sono Parti della Convenzione a 
            ratificarla o ad aderirvi senza ritardo, a seconda dei casi, al fine 
            che possano divenire Parti del Protocollo;
 5. Domanda al Presidente dell’Organo Sussidiario del Consiglio 
            Scientifico e Tecnologico e al Presidente dell’Organo Sussidiario 
            di Attuazione, tenuto conto del programma budgetario approvato per 
            il biennio 1998–1999 e del corrispondente programma di lavoro 
            del Segretariato2, di indicare al Segretariato le linee guida relative 
            ai lavori preparatori necessari affinché la Conferenza delle 
            Parti esamini, nella sua quarta sessione, le questioni che seguono 
            e che i corrispondenti impegni siano ripartiti tra i rispettivi organi 
            sussidiari, come opportuno:
 1 FCCC/AGBM/1995/2 e Corr. 1, e 7; FCCC/AGBM/1996/5, 8 e 11; FCCC/AGBM/1997/3, 
            3/Add. 1 e Corr. 1, 5, 8 e 8/Add. 1.
 2 FCCC/CPCP/1997/INF.1.
 a) Determinazione delle modalità, delle norme e delle linee 
            guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, 
            legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di 
            assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni 
            agricoli, nonché nelle categorie della variazione della destinazione 
            d’uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o sottratte 
            alle quantità attribuite alle Parti incluse nell’Allegato 
            I della Convenzione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, 
            del Protocollo;
 b) Definizione dei principi, delle modalità, delle norme e 
            delle linee guida da applicare per la verifica, la preparazione dei 
            rapporti e la contabilità relativa al commercio dei diritti 
            di emissione, ai sensi dell’articolo 17 del Protocollo;
 c) Elaborazione delle linee guida che permettano alle Parti del Protocollo 
            incluse nell’Allegato I della Convenzione di trasferire ad ogni 
            altra di dette Parti, o acquistare da essa, unità di riduzione 
            risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni 
            antropiche da fonti o all’aumento dell’assorbimento antropico 
            dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell’economia, 
            ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo;
 d) Esame e, se necessario, adozione delle misure idonee per affrontare 
            la situazione delle Parti incluse nell’Allegato B del Protocollo, 
            per le quali i progetti individuali avrebbero un impatto proporzionale 
            significativo sulle emissioni nel corso del periodo di adempimento;
 e) Analisi delle incidenze dell’articolo 12, paragrafo 10, del 
            Protocollo;
 6. Invita il Presidente dell’Organo Sussidiario del Consiglio 
            Scientifico e Tecnologico e il Presidente dell’Organo Sussidiario 
            di Attuazione a presentare a detti organi, nella loro ottava sessione, 
            una proposta comune relativa ai lavori preparatori da intraprendere 
            per permettere alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle 
            Parti del presente Protocollo, di adempiere agli impegni previsti 
            del presente Protocollo, alla prima sessione successiva alla sua entrata 
            in vigore.
 
 Decisione 2/CP.3
 Questioni metodologiche relative al Protocollo di Kyoto
 La Conferenza delle Parti,
 Ricordando le sue decisioni 4/CP.1 e 9/CP.2,
 Facendo sue le conclusioni pertinenti adottate dall’Organo Sussidiario 
            del Consiglio Scientifico e Tecnologico nella sua quarta sessione3,
 1. Riafferma che le Parti dovranno usare la versione rivista, nel 
            1996, delle Linee Guida per gli Inventari Nazionali dei Gas ad Effetto 
            Serra, adottata dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento 
            Climatico, per stimare e notificare le quantità di gas ad effetto 
            serra non inclusi nel Protocollo di Montreal emesse dalle fonti antropiche 
            e assorbite dai pozzi;
 2. Afferma che le emissioni effettive di idrofluorocarburi, di perfluorocarburi, 
            esafluoro di zolfo dovranno essere stimate quando i dati saranno disponibili 
            e utilizzati per la notifica delle emissioni. Le Parti dovranno compiere 
            ogni sforzo per determinare le fonti dei dati necessari;
 3. Riafferma che i potenziali di riscaldamento atmosferico utilizzati 
            dalle Parti debbono essere quelli indicati dal Gruppo Intergovernativo 
            di Esperti sul Cambiamento Climatico nel suo Secondo Rapporto di Valutazione 
            (“valori PRA stabiliti nel 1995 dal GIECC”) e che si basano 
            sugli effetti dei gas ad effetto serra su un arco temporale di 100 
            anni, tenuto conto delle incertezze inerenti alla stima dei potenziali 
            di riscaldamento. Inoltre, a solo titolo informativo, le Parti potranno 
            anche utilizzare altri archi temporali come previsto dal Secondo Rapporto 
            di Valutazione;
 4. Ricorda che in virtù della versione rivista, nel 1996, delle 
            Linee Guida per gli Inventari Nazionali dei Gas ad Effetto Serra, 
            adottata dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico, 
            le emissioni calcolate sulla base del combustibile venduto a navi 
            o aeronavi del trasporto internazionale non devono includersi nei 
            totali nazionali, ma dovranno essere notificati separatamente; ed 
            incita l’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico 
            affinché esamini, in futuro, l’inserimento di dette emissioni 
            negli inventari generali dei gas ad effetto serra delle Parti;
 3 FCCC/SBSTA/1996/20, par. 30 e 54.
 5. Decide che le emissioni risultanti dalle operazioni internazionali 
            realizzate in conformità della Carta delle Nazioni Unite non 
            saranno incluse nei totali nazionali, ma saranno notificate separatamente; 
            le altre emissioni attribuibili ad operazioni multilaterali saranno 
            incluse nei totali nazionali delle emissioni di una o più Parti 
            coinvolte.
 
 Decisione 3/CP.3
 Applicazione dei paragrafi 8 e 9 dell’Articolo 4 della Convenzione
 La Conferenza delle Parti,
 Prendendo nota delle disposizioni dei paragrafi 8 e 9 dell’articolo 
            4 della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, 
            Prendendo nota anche delle disposizioni dell’articolo 3 della 
            Convenzione e del punto b) del paragrafo 1 del “Mandato di Berlino”4,
 1. Richiede all’Organo Sussidiario di Attuazione di iniziare, 
            nella sua ottava sessione, un processo volto ad identificare e determinare 
            le misure necessarie per fronteggiare gli specifici bisogni dei paesi 
            in via di sviluppo Parti indicati ai paragrafi 8 e 9 dell’articolo 
            4 della Convenzione, contro gli effetti negativi dei cambiamenti climatici 
            e/o l’impatto delle misure di risposta. Le questioni che si 
            dovranno esaminare comprenderanno le misure relative al finanziamento, 
            all’assicurazione ed al trasferimento di tecnologie;
 2. Richiede inoltre all’Organo Sussidiario di Attuazione di 
            informare la Conferenza delle Parti, nella sua quarta sessione, dei 
            risultati di detto processo;
 3. Invita la Conferenza delle Parti, nella sua quarta sessione, ad 
            adottare una decisione sulle misure necessarie in base alle conclusioni 
            e raccomandazioni di detto processo.
 4 Decisione 1/CP.1.
 
 RAPPORTO DELLA CONFERENZA DELLE PARTI SUI LAVORI DELLA TERZA SESSIONE
 Tavola: Totale delle emissioni di biossido di carbonio delle Parti 
            incluse all’Allegato I nel 1990,
 ai fini dell’articolo 25 del Protocollo di Kyoto (a)
 
 
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